Sez. 5, Sentenza n. 36067 del 03/11/2015 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267847 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Dichiarazione di fallimento in estensione - Non contestabilità in sede penale della regolarità della procedura di estensione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 L. fall.), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento e che sono applicabili anche al socio di fatto dichiarato fallito in estensione (v. sentenza Corte cost. n. 66 del 1999), non sono norme extrapenali integratrici del precetto, sicchè non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)