Sez. 5, Sentenza n. 29907 del 08/04/2008 Ud. (dep. 17/07/2008) Rv. 240444 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Dichiarazione di fallimento in estensione - Elemento costitutivo del reato - Non contestabilità in sede penale della regolarità della procedura di estensione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 L. fall.) - applicabili anche al socio di fatto dichiarato fallito in estensione a seguito della sentenza della Corte cost. n. 66 del 1999 - che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato - non sono norme extrapenali integratrici del precetto penale, chiamate a determinarne o concorrere a determinarne il contenuto, con l'effetto che non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)