Sez. 5, Sentenza n. 41499 del 26/09/2002 Cc. (dep. 11/12/2002) Rv. 222978 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Modificazione di norme extrapenali non integratrici del precetto penale - Abrogatio criminis - Esclusione - Fattispecie: bancarotta fraudolenta.
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In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art.2, comma 2, cod. pen., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n.267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 11, Legge Falliment. art. 11, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)