Sez. 5, Sentenza n. 4315 del 30/06/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 211762 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Competenza a provvedere nell'intervallo di tempo tra l'adozione del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Indicazione - Momento della richiesta del pm - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Ai sensi degli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att., appartiene al Gip la competenza ad emettere provvedimenti cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ma tale competenza viene meno con la detta trasmissione senza che rilevi il momento in cui è intervenuta la richiesta del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 465, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)