Sez. 1, Sentenza n. 46147 del 02/12/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233350 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Competenza a provvedere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Formazione del fascicolo nel contraddittorio fra le parti - Rilevanza della modifica normativa dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 479 del 1999 - Ai fini della individuazione del giudice che procede - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., la competenza all'applicazione di misure cautelari personali nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento appartiene al giudice dell'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479. La previsione che il fascicolo del dibattimento sia formato nel contraddittorio fra le parti anziché mediante operazioni di cancelleria non ha, infatti, modificato il disposto dell'art. 432 cod. proc. pen., secondo il quale la trasmissione degli atti deve avvenire senza ritardo, locuzione legislativa che, se valorizza il dovere della diligenza da parte del giudice, non introduce alcuna sanzione processuale per la sua violazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 432, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)