Sez. 6, Sentenza n. 43006 del 03/11/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 226943 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Competenza a provvedere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Possesso materiale del fascicolo - Giudice che procede.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Il giudice dell'udienza preliminare, quando ha disposto il rinvio e trasmesso il processo al giudice del dibattimento, non può più decidere sulla custodia cautelare, giacché il giudice che procede è quello che ha la disponibilità degli atti del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)