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Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 30/05/1994 (Rv. 486826 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Giudizio fra creditore e condebitori - Improcedibilità nei confronti del condebitore fallito - Ostatività alla prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri condebitori nella sede ordinaria - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1994-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486826-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale

L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed alcuno dei condebitori, determinata dal fallimento di quest'ultimo non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in "bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro - che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare -, allorché la condanna dei diversi convenuti sia domandata "in via solidale o alternativa", così da imporre il previo accertamento delle persone concretamente legittimate dal lato passivo, alle obbligazioni retributive dedotte in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)