Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 01/09/1995 (Rv. 493831 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Comune - Azione di responsabilità per danno ambientale - Promozione nei confronti di varie imprese - Fallimento di una di tali imprese - Rapporto processuale nei confronti delle altre - Attrazione nella competenza del tribunale fallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
L'improcedibilità del giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, determinata dal fallimento di quest'ultimo, non impedisce che il giudizio stesso prosegua nella sede ordinaria nei confronti degli altri condebitori "in bonis", senza essere attratto nella competenza del tribunale fallimentare. Pertanto, con riguardo ad azione di responsabilità per danno ambientale, promossa da un Comune nei confronti di varie imprese, per aver esse prodotto, fatto circolare e sversato rifiuti industriali speciali, senza adottare le misure atte ad evitare il pregiudizio all'ambiente, il fallimento di una di tali imprese non determina l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare del rapporto processuale nei confronti delle altre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)