Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 12/03/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170437 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - MANCATA RICUSAZIONE - SANATORIA.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - MANCATA RICUSAZIONE - SANATORIA.*
Le cause di incompatibilità, al pari di quelle che possono determinare l'astensione o costituire motivo di ricusazione, non attengono alla capacità del giudice e non sono quindi riconducibili alle nullità di ordine generale ed assoluto ex art. 185 n. 1 cod. proc. pen., ma determinano una nullità relativa, da farsi valere con lo speciale rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti a pena di inammissibilità. (Conf mass n 152455; (Conf mass n 155952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)