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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 29/06/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155952 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - INOSSERVANZA DELL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - MOTIVO DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155952-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - INOSSERVANZA DELL'ART. 61 COD. PROC. PEN. - MOTIVO DI NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza delle norme concernenti l'incompatibilità del giudice, di cui all'art. 61 cod. proc. pen., può essere fatta valere esclusivamente come motivo di ricusazione e non di nullità a sensi dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen. (Conf mass n 146110; (Conf mass n 147057 e massime citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)