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Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 26/08/1997 (Rv. 507126 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Natura - Conseguenze - Impugnazione - Opposizione ex art.617 cod. proc. civ. - Necessità - Ricorribilità diretta ex art.111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507126-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato emessa a seguito della dichiarazione positiva del terzo è l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata presso terzi, in quanto determina il trasferimento del credito dal debitore esecutato al suo creditore. Ne deriva che avverso tale provvedimento è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., ma non direttamente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)