Sez. 3, Sentenza n. 10626 del 12/10/1995 (Rv. 494209 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Ricorso per Cassazione ex art. 3 della Cost. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione di assegnazione al creditore procedente della somma dovuta dal terzo al debitore esecutato costituisce l'ultimo atto esecutivo conclusivo della procedura di espropriazione forzata presso terzi, che determina il trasferimento del credito, sicché non può essere considerata come pronuncia che decida su contestazioni tra le parti. Ne deriva che avverso detto provvedimento è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 cod. proc. civ., ma non direttamente il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)