Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 20/11/1990 (Rv. 469820 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PIGNORATO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PIGNORATO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato costituisce l'atto finale del procedimento di espropriazione presso terzi e con esso, propriamente, si realizza l'esecuzione forzata, esso è quindi compreso nella categoria degli Atti di esecuzione contro i quali l'art. 617 cod. proc. civ. concede il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi, da proporsi con ricorso al giudice della esecuzione; la previsione di tale specifico rimedio esclude che avverso tale provvedimento possa ricorrersi per Cassazione ex art. 111 cost. (Conf 686/73, mass n 362848).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)