Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14895 del 16/07/2015 (Rv. 636230 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - Decadenza speciale ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003 - Applicabilità ai lavoratori soggetti al regime previgente - Esclusione - Estensione ad opera del d.m. 27 ottobre 2004 - Disapplicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. n. 326 del 2003, non è applicabile anche a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit. Ne consegue che il d.m. attuativo del 27 ottobre 2004, laddove all'art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, sicché va disapplicato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 5 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 47 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 27/10/2004
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)