Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17798 del 08/09/2015 (Rv. 636805 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - Domanda amministrativa all'Inps - Necessità - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'Inps, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'Inail.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)