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Sez. L, Sentenza n. 8453 del 10/04/2014 (Rv. 638168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all' amianto - Decadenza ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003 - D.m. 27 ottobre 2004 - Applicazione.
Stato
decisa il 2014-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326 del 2003, è applicabile anche a coloro che rientrano nel previgente regime di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, ed in particolare ai lavoratori esclusi ai sensi del comma 6 bis del citato art. 47, sicché non vi sono ragioni per disapplicare il d.m. attuativo 27 ottobre 2005 laddove, al fine di individuare i lavoratori soggetti alla suddetta disposizione, riproduce la dizione della fonte primaria di cui all'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 5 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 27/10/2004 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)