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Sez. 3, Sentenza n. 2078 del 07/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 206812 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Caseificio - Immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna - Periodicamente svuotati da ditte di autospurgo - Condotta di "scarico" soggetta a regime autorizzatorio previsto dalla legge Merli - Esclusione - Condizioni - Sussistenza di operazione di "stoccaggio" di rifiuti allo stato liquido disciplinata esclusivamente dal d.P.R. n. 915 del 1982.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206812-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'immissione di acque di rifiuto (nella specie residui di lavorazione di un caseificio) in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati da terzi autorizzati (le cosiddette ditte di autospurgo)- qualora non attinga direttamente alcuno dei corpi ricettori indicati nella lettera a) dell'art. 1 legge 10 maggio 1976, n. 319, e cioè "...le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo" perché i pozzi non lo consentano in alcun modo - non costituisce una condotta di "scarico" soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla legge Merli, ma una distinta operazione di "stoccaggio" di rifiuti, allo stato liquido, contemplata e disciplinata esclusivamente dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 come "fase" tipizzata della più ampia nozione di "smaltimento", di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)