Sez. 3, Sentenza n. 2078 del 07/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 206812 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Caseificio - Immissione di acque di rifiuto in pozzi a tenuta stagna - Periodicamente svuotati da ditte di autospurgo - Condotta di "scarico" soggetta a regime autorizzatorio previsto dalla legge Merli - Esclusione - Condizioni - Sussistenza di operazione di "stoccaggio" di rifiuti allo stato liquido disciplinata esclusivamente dal d.P.R. n. 915 del 1982.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'immissione di acque di rifiuto (nella specie residui di lavorazione di un caseificio) in pozzi a tenuta stagna, periodicamente svuotati da terzi autorizzati (le cosiddette ditte di autospurgo)- qualora non attinga direttamente alcuno dei corpi ricettori indicati nella lettera a) dell'art. 1 legge 10 maggio 1976, n. 319, e cioè "...le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo" perché i pozzi non lo consentano in alcun modo - non costituisce una condotta di "scarico" soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla legge Merli, ma una distinta operazione di "stoccaggio" di rifiuti, allo stato liquido, contemplata e disciplinata esclusivamente dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 come "fase" tipizzata della più ampia nozione di "smaltimento", di cui all'art. 1 dello stesso decreto.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)