Sez. 3, Sentenza n. 6369 del 12/04/1999 Ud. (dep. 20/05/1999) Rv. 213750 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Consegna del refluo a terzo previo stoccaggio - Obbligo contrattuale del terzo per lo smaltimento - Disciplina applicabile - Legge 319 del 1976 - Esclusione - D.Lgs. 22 del 1977 - ApplicabilitĂ .
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui il titolare di un insediamento produttivo, dopo l'eventuale stoccaggio del refluo, lo consegni quale rifiuto ad un terzo il quale, in base ad apposito accordo contrattuale, provvede a smaltirlo, non si può parlare di scarico, neppure indiretto, soggetto ad autorizzazione in base alla legge 319 del 1976, ma si versa in ipotesi di conferimento di rifiuti speciali, allo stato liquido, a terzi i quali si obbligano a compiere determinate fasi del loro smaltimento.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1977 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)