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Sez. 3, Sentenza n. 12227 del 22/01/2015 Ud. (dep. 24/03/2015) Rv. 262861 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Reato di cui all'art. 513 cod. pen. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262861-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513, Cod. Pen. art. 513 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)