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Sez. 2, Sentenza n. 53139 del 08/11/2016 Ud. (dep. 15/12/2016) Rv. 268640 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Concorso formale con il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. - Sussistenza - Differenze tra le due fattispecie - Indicazione.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268640-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. (In motivazione, la Corte ha precisato, altresì, che nella sola estorsione si ritrova l'elemento di fattispecie dell'ottenimento del profitto ingiusto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)