Sez. 2, Sentenza n. 20647 del 11/05/2010 Ud. (dep. 01/06/2010) Rv. 247272 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Illecita concorrenza mediante mezzi fraudolenti - Reato - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO
La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen., il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di cui all'art. 513 dello stesso codice, qualora l'azione non sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e cioè di attentare alla libertà di iniziativa economica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513, Cod. Pen. art. 513 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)