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Sez. U, Sentenza n. 1474 del 13/05/1968 (Rv. 333134 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ATTIVITA ESTRANEE ALLE PRESCRIZIONI ESCLUSIVE - INSUSSISTENZA DELLA NULLITA - PRESTAZIONE DI MERA CONSULENZA- OBBLIGO DEL COMPENSO - INAPPLICABILITA DELLA TARIFFA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333134-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - INVALIDITA DEL CONTRATTO - ATTIVITA ESTRANEE ALLE PRESCRIZIONI ESCLUSIVE - INSUSSISTENZA DELLA NULLITA - PRESTAZIONE DI MERA CONSULENZA- OBBLIGO DEL COMPENSO - INAPPLICABILITA DELLA TARIFFA - IRRILEVANZA.*

La invalidita, per difetto di iscrizione del professionista all'albo, dei contratti aventi per oggetto prestazioni di opera intellettuale si riferisce unicamente alle attivita che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti abilitati all'Esercizio professionale, mentre, per ogni altra attivita, anche se venga abitualmente svolta da professionisti iscritti ed anche se, nella relativa tariffa, venga indicata in un'apposita voce e valutata con un particolare compenso, vige la regola generale della liberta di svolgere la propria attivita lavorativa. Anche tale attivita, quale e, ad esempio quella rientrante nella nozione di semplice consulenza, se integrante una prestazione contrattuale, va retribuita, pur non potendosi applicare la tariffa professionale. (V. 1651-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)