Sez. 5, Sentenza n. 41174 del 09/09/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265064 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Richiesta di acquisizione di documenti ex art. 421, comma terzo, cod. proc. pen. - Trasformazione della richiesta da abbreviato incondizionato ad abbreviato condizionato - Esclusione - Possibilità di utilizzare i documenti e gli atti ai fini della decisione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
L'istanza delle parti volta ad acquisire atti e documenti, ai sensi dell'art. 421, comma terzo, cod. proc. pen., formulata contestualmente alla richiesta di rito abbreviato cd. "secco", non determina la trasformazione della predetta richiesta da incondizionata a condizionata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato incondizionato, ritenendo l'istanza di acquisizione documentale surrettiziamente finalizzata a trasformare la predetta richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)