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Sez. 1, Sentenza n. 1970 del 01/06/1976 (Rv. 380782 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MISURA DEL RISARCIMENTO - INTERESSI LEGALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - CREDITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - ONERE PROBATORIO - SUSSISTENZA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380782-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MISURA DEL RISARCIMENTO - INTERESSI LEGALI - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDANNA GENERICA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - CREDITORE IMPRENDITORE COMMERCIALE - GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - ONERE PROBATORIO - SUSSISTENZA - CONTENUTO.*

In tema di obbligazioni pecuniarie la semplice potenzialita dannosa dell'inadempimento non e sufficiente, di regola, a giustificare neppure una condanna generica al risarcimento del maggior danno, superiore alla mera perdita degli interessi legali, a meno che il creditore non sia un imprenditore commerciale, in quanto lo imprenditore e un soggetto che, per definizione, utilizza il denaro non gia per investimenti occasionali in beni di puro godimento, bensi come strumento essenziale dell'attivita economica, che e costante e continua, perche professionale. Ovviamente, anche l'imprenditore commerciale e tenuto a dimostrare, nel giudizio di liquidazione, i maggiori danni sofferti attraverso l'indicazione e la prova degli elementi (concernenti l'oggetto e la situazione patrimoniale della impresa, la situazione del mercato e le possibilita operative che in essa l'impresa aveva) Atti a consentire una Determinazione, sia pure equitativa, dei danni medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)