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Sez. 2, Sentenza n. 2871 del 08/05/1982 (Rv. 420758 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI OPERATORE ECONOMICO PROFESSIONALE DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420758-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - QUALITÀ DI OPERATORE ECONOMICO PROFESSIONALE DEL CREDITORE - RILEVANZA.*

In tema d'inadempimento di obbligazione pecuniaria, ai fini del risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., la qualità di operatore economico professionale, del creditore, essendo connessa alla necessità di destinare, sia pure in parte il danaro ricavato dalla propria attività ad investimenti produttivi, costituisce elemento presuntivamente idoneo all'asseveramento di tale danno, mentre la valutazione concreta della capacità operativa di detto creditore può essere rilevante solo ai fini di calcolare l'effettiva incidenza del ritardo, cioè in Sede di liquidazione, ma non può assumersi come argomento per negare a priori l'esistenza del suindicato maggior danno, a meno che non risulti già provato che trattasi di imprenditore del tutto incapace di ottenere risultati economici utili, ovvero che ha compiuto un'attività produttiva occasionale o isolata, tale da escludere il reimpiego della somma in altre operazioni redditizie. (V 3884/80, mass n 407761; (V 3776/79, mass n 400219; (V 1970/76, mass n 380782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)