diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11250 del 28/12/1994 (Rv. 489453 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI | Crediti dello Stato per I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. - Iscrizione a ruolo nell'anno di richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente - Ammissione al passivo in via privilegiata - Legittimità - Anno della produzione del reddito - Irrilevanza - Anno della insinuazione successivo a quello di dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489453-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITORI CON PRIVILEGIO O PEGNO SU MOBILI

La disposizione dell'art. 2752, primo comma, cod.civ., come sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975 n. 426, in virtù della quale i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e per la imposta locale sui redditi, nei limiti previsti, hanno privilegio generale sui mobili del debitore in quanto iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione e nell'anno precedente, deve essere intesa nel senso che il privilegio assiste i crediti iscritti nel ruolo dell'anno in cui l'esattore procede od interviene nella esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Conseguentemente, nella ipotesi di fallimento del contribuente, sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento, senza che il riconoscimento del privilegio trovi ostacolo nell'art. 2916 cod. civ., che disciplina le ipotesi in cui il credito ed il privilegio siano sorti solo dopo l'inizio della procedura esecutiva od il privilegio sia divenuto efficace solo dopo questo termine, o nel principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, codificato nell'art. 52 legge fall., perché questa norma, ammesso che cristallizzi anche i diritti di prelazione, riguarda pur sempre i soli diritti sorti o divenuti efficaci dopo la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2916, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)