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Sez. 1, Sentenza n. 4115 del 28/04/1994 (Rv. 486404 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Creditori con privilegio o pegno su mobili | Crediti dello Stato per I.R.P.E.F., I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. - Iscrizione a ruolo nell'anno di richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente - Ammissione al passivo in via privilegiata - Legittimità - Anno della produzione del reddito - Irrilevanza - Anno della insinuazione successivo a quello di dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486404-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Creditori con privilegio o pegno su mobili

La disposizione dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975 n. 425, in virtù della quale i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e per la imposta locale sui redditi nei limiti previsti, hanno privilegio generale sui mobili del debitore in quanto iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede alla esecuzione, e nell'anno precedente, deve essere intesa nel senso che il privilegio - ad eccezione delle pene pecuniarie per le quali resta escluso - assiste i crediti iscritti nel ruolo dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente, senza che rilevino gli anni di produzione del reddito assoggettato ad imposizione, con la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 2752 cod. civ. per i soli ruoli suppletivi, per i quali il privilegio è attribuito indipendentemente dagli anni di produzione del reddito ma per un importo non superiore a quello degli ultimi due anni e cioè degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, ma sempre limitatamente al ruolo dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione e a quello dell'anno precedente. Conseguentemente, nella ipotesi di fallimento del contribuente, sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente (indipendentemente dall'anno della produzione del reddito) anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)