Sez. 1, Sentenza n. 8524 del 27/09/1996 (Rv. 499788 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Limite ex art. 2752, primo comma, cod. civ. - Riferimento temporale.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO
In tema di privilegio generale del credito per imposte dirette in caso di fallimento del contribuente, la disposizione dettata dall'art. 2752, comma primo, cod. civ. deve essere interpretata nel senso che il privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento (e non dell'anno della dichiarazione di fallimento) e dell'anno anteriore, purché i presupposti di imposta (la produzione di reddito imponibile) si siano verificati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)