Sez. 5, Sentenza n. 8322 del 04/04/2013 (Rv. 626255 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Azione di recupero "a posteriori" - Obbligazione doganale derivata da un fatto-reato - Prescrizione triennale - Decorrenza - Data in cui l'accertamento del giudice penale è divenuto definitivo - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di azioni di recupero dei dazi "a posteriori", qualora l'obbligazione doganale tragga origine da un fatto-reato, indipendentemente dal tipo di provvedimento conclusivo adottato dall'autorità giudiziaria, il termine triennale previsto dall'art. 221 par. 3 del Regolamento Consiglio CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (e dagli artt. 84, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ed 11, comma quinto, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374) per il recupero del dazio, inizia a decorrere (ai sensi dell'art. 221, par. 4 del codice doganale comunitario e dell'art. 84, comma terzo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) dalla data in cui l'accertamento compiuto dal giudice penale deve intendersi definito, e dunque se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato dal momento in cui divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 cod. proc. pen., o, in ogni altro caso, dalla data della pubblicazione (artt. 409 e 411 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)