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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 (Rv. 657346 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Azione di recupero "a posteriori" - Obbligazione doganale derivata da un fatto-reato - Prescrizione triennale - Decorrenza - Comunicazione al debitore dopo la scadenza del termine dell'importo dovuto - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Compatibilità con il diritto unionale.
Stato
decisa il 2020-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657346-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE

In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purché la "notizia criminis", costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)