Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24674 del 03/12/2015 (Rv. 637507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Azione di recupero "a posteriori" - Mancato pagamento dei diritti causato da reato - Prescrizione triennale - Proroga - Presupposti - Formulazione, da parte dell'Amministrazione, di "notitia criminis" entro il triennio dalla insorgenza dell'obbligazione doganale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE
In tema di tributi doganali, il decorso del termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione, il cui mancato pagamento totale o parziale abbia causa da un reato, é prorogato sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale (a prescindere dall'esito di condanna o assoluzione), in base all'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 43 del 1973, come modificato dall'art. 29, comma 1, della legge n. 428 del 1990, a condizione che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)