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Sez. L, Sentenza n. 17895 del 22/08/2007 (Rv. 598597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Forma scritta - Necessità - Limiti - Riferimento alla sola clausola concernente il progetto formativo - Sufficienza - Fondamento - Comunicazione dell'assunzione all'ufficio del collocamento - Surrogabilità dell'onere della forma scritta - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

L'onere della forma scritta "ad substantiam", previsto ora espressamente dall'art. 8, comma 7, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), la cui inosservanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è richiesta soltanto per il profilo di specialità che connota e qualifica detto contratto rispetto all'ordinario contratto di lavoro subordinato e cioè per la clausola concernente il progetto formativo e non già per l'insorgenza stessa del vincolo contrattuale in virtù dell'incontro delle volontà negoziali. Ne consegue che l'esigenza di protezione che è sottesa alla prescrizione di forma (e cioè di fissare in un documento scritto - e dunque ben riconoscibile - il progetto formativo, così da rendere pienamente consapevole il lavoratore interessato del sottotipo contrattuale che si trova a stipulare) è soddisfatta ove l'assunzione, contenente appunto il progetto formativo, sia effettuata per iscritto e la lettera di assunzione sia consegnata al dipendente, non potendo però reputarsi che detto onere di forma, seppur così circoscritto, possa essere surrogabile (come invece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata) dalla mera comunicazione dell'assunzione del lavoratore all'ufficio del collocamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)