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Sez. 3, Sentenza n. 5846 del 28/10/1988 (Rv. 460355 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - AFFITTO O SUBCONCESSIONE DI FONDO RUSTICO - AZIONI ESPERIBILI DAL LOCATORE O CONCEDENTE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DELLO AFFITTUARIO - AZIONE DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL SUBAFFITTO O DELLA SUBCONCESSIONE E DI RISOLUZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO SUBAFFITTUARIO O SUBCONCESSIONARIO - AUTONOMIA DELLE DUE AZIONI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460355-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - AFFITTO O SUBCONCESSIONE DI FONDO RUSTICO - AZIONI ESPERIBILI DAL LOCATORE O CONCEDENTE - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DELLO AFFITTUARIO - AZIONE DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL SUBAFFITTO O DELLA SUBCONCESSIONE E DI RISOLUZIONE NEI CONFRONTI DEL SOLO SUBAFFITTUARIO O SUBCONCESSIONARIO - AUTONOMIA DELLE DUE AZIONI - CONSEGUENZA.*

In tema di rapporti agrari, a norma della legge n. 203 del 1982, nell'ipotesi di subaffitto o subconcessione di fondo rustico, il locatore o concedente è titolare di due azioni distinte ed autonome, quella contro l'affittuario, riconducibile all'ambito della risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 5 e quella propriamente dichiarativa della nullità del subaffitto o della subconcessione e di risoluzione (e condanna alla restituzione del predio) nei confronti del solo subaffittuario o subconcessionario di fatto siccome disciplinata dall'art. 21, con la conseguenza che l'affittuario originario non è legittimato a fare valere la decadenza di questa seconda Azione per scadenza del termine di mesi quattro dalla conoscenza del fatto da parte del concedente, con riguardo all'Azione di risoluzione - per le conseguenze connaturate possibili - proposta nei suoi confronti per la violazione del divieto di subaffitto.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)