Sez. 3, Sentenza n. 4330 del 18/04/1995 (Rv. 491844 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Risoluzione per inadempimento del conduttore - Esercizio dell'azione - Termine di decadenza previsto dall'art. 21 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
In tema di rapporti agrari regolati dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, l'azione di risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico per inadempimento del conduttore di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982, non è soggetta al termine di decadenza di quattro mesi previsto dall'art. 21 della legge medesima per l'azione di nullità che il locatore (o concedente) può proporre contro il subaffittuario o subconcessionario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)