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Sez. U - , Ordinanza n. 9284 del 11/04/2017 (Rv. 643780 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI | Clausola di convenzione urbanistica - Costituzione di “servitus non aedificandi” in favore di fondo privato ed a carico di area destinata a verde pubblico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643780-01

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI

La controversia attinente al rispetto del dovere scaturito dalla clausola di una convenzione inerente ad un piano di lottizzazione urbanistica con la quale, a fronte della cessione a titolo gratuito al comune di alcune aree destinate a verde pubblico da parte del privato, viene costituita, a favore della residua proprietà di quest’ultimo, una servitù “non aedificandi” a carico delle aree cedute appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e va ricondotta nell’ambito della previsione di cui all’art. 1079 c.c., involgendo un diritto di natura reale che, benché scaturito dall’esecuzione della convenzione, configura, per la sua valenza “erga omnes”, una fonte autonoma di rapporti giuridici. Del resto, da un lato, la giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi dei provvedimenti finali dei progetti di lottizzazione ha carattere obbligatorio (arg. ex art. 11, comma 2, della l. n. 241 del 1990), in ciò confliggendo con la natura assoluta del diritto esercitato nella menzionata controversia; dall’altro, alla violazione della servitù di non edificare non risulta collegabile alcun provvedimento che in qualche modo incida, revocandola in tutto o in parte, sulla predetta convenzione, con la conseguenza che il comune non agisce, neppure mediatamente, nell’esercizio di pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. A CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)