Sez. 2, Sentenza n. 3078 del 29/03/1994 (Rv. 485983 - 01)
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Inadempimento - Liquidazione del danno - Rivalutazione della somma dovuta in base agli indici I.S.T.A.T. - Ulteriori interessi sulla somma rivalutata - Ammissibilità - Esclusione.
Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie
Quando la liquidazione del danno per l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria viene effettuata rivalutando la somma dovuta in base agli indici I.S.T.A.T., al danno presunto, costituito dagli interessi moratori al tasso legale, si sostituisce la rivalutazione quale espressione del danno totale subito in concreto, sicché sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti ulteriori interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)