Sez. 2, Sentenza n. 7943 del 29/09/1994 (Rv. 487952 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla liquidazione - Estensione ai crediti di valore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Il principio operante per le obbligazioni pecuniarie in base al quale gli interessi legali accordati al creditore dall'art. 1224 comma primo cod. civ. sono dovuti sulla somma rivalutata soltanto dalla data della liquidazione è applicabile anche ai crediti di valore (quale deve considerarsi quello all'indennità prevista dall'art. 938 cod. civ. a favore del proprietario del suolo nell'ipotesi di accessione invertita) giacché anche per detti crediti il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore per il periodo di decorrenza comune una duplice liquidazione dello stesso danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)