Sez. 3, Sentenza n. 2930 del 14/03/1995 (Rv. 491137 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Rivalutazione all'attualità della somma dovuta - Interessi moratori sulla somma rivalutata - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In caso di ritardato adempimento di un debito di valuta (nella specie: indennizzo assicurativo) ove il giudice rivaluti alla attualità la somma dovuta, non possono essere pretesi sulla somma rivalutata a decorrere dalla mora gli interessi moratori, dovendo questi considerarsi compresi, unitamente al "maggior danno" di cui all'art. 1224 comma 2 cod. civ., in detta liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)