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Sez. 3, Ordinanza n. 33945 del 05/07/2001 Cc. (dep. 20/09/2001) Rv. 219989 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni effettuate - Successivo stato di insolvenza del datore di lavoro - Idoneità ad escludere il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219989-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, di cui all'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, sussiste anche nel caso di successivo stato di insolvenza del datore di lavoro, atteso che questi, quale sostituto d'imposta, ha l'obbligo di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da potere adempiere all'obbligo di versamento, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento dei compensi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)