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Sez. 3, Sentenza n. 3694 del 30/01/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210470 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - Fine di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni - Reato di cui all'art. 2 legge n.638 del 1983 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210470-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali la scelta, operata dal datore di lavoro, di omettere i versamenti dovuti al fine di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori non è legittima, né discriminante. Le ritenute contributive operate per conto dell'ente previdenziale non possono essere sottratte all'ente cui competono, neppure per essere restituite ai lavoratori sotto forma di retribuzione ed il loro pagamento, in quanto prescritto dalla legge nell'interesse collettivo dei lavoratori, deve accompagnare l'andamento dell'attività lavorativa senza interruzioni.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)