Sez. L, Sentenza n. 4987 del 06/06/1987 (Rv. 453607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI E ASSEGNI - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - DIRITTO DELL'ENTE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPONDENTI MEDIANTE TRATTENUTA IN VIA DI COMPENSAZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI E ASSEGNI - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - DIRITTO DELL'ENTE ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME CORRISPONDENTI MEDIANTE TRATTENUTA IN VIA DI COMPENSAZIONE - LIMITI.*
L'art. 69, primo comma, legge 30 aprile 1969 n. 153, secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in questo caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti peraltro stabiliti dalla riportata norma. (Conf 4883/82, mass n 422891).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)