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Sez. L, Sentenza n. 4883 del 13/09/1982 (Rv. 422891 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI E ASSEGNI - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - TRATTENIMENTO DA PARTE DELL'INPS IN VIA DI COMPENSAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422891-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONI E ASSEGNI - CESSIONE, SEQUESTRO E PIGNORAMENTO PER DEBITI VERSO L'INPS - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INDEBITE - TRATTENIMENTO DA PARTE DELL'INPS IN VIA DI COMPENSAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

L'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (che ha sostituito l'art. 128 del R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 20 febbraio 1969) - stabilendo il limite entro cui le pensioni e gli assegni, a causa del loro carattere alimentare, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati per debiti verso l'i.N.P.S. derivanti da indebite prestazioni, percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, o da omissioni contributive - disciplina, in sostanza, le modalità dell'eventuale recupero dell'indebito nelle forme ivi previste, ma non pregiudica il diritto alla restituzione mediante trattenuta, specialmente nella ipotesi in cui la pensione erogata sostituisca un'altra, divenuta indebita, e il pensionato goda cumulativamente di una ulteriore pensione. (V 1532/78, mass n 390911).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)