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Sez. L, Sentenza n. 9001 del 05/06/2003 (Rv. 563947 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Recupero rateale mediante ritenute da parte dell'INPS - Operatività - Limiti - Riferibilità agli arretrati - Sussistenza - Disciplina ex art. 6 comma undicesimo quinquies D.L. n. 463/83 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563947-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, né incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)