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Sez. L, Sentenza n. 12556 del 27/08/2003 (Rv. 566316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità - Iscrizione richiesta successivamente alla data di inizio del periodo protetto - Diritto alla indennità - Riconoscimento per il solo periodo successivo alla richiesta di iscrizione.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

La corresponsione alla coltivatrice diretta dell'indennità giornaliera di maternità, prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, presuppone che al momento in cui si verifica l'evento indennizzabile la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la costituzione del rapporto assicurativo avviene solo con la iscrizione negli appositi elenchi di categoria. Nella ipotesi in cui la coltivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successivamente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), ha diritto alla indennità giornaliera solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1987 num. 546 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)