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Sez. 1, Sentenza n. 3873 del 02/09/1977 (Rv. 387553 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CRITERIO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387553-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CRITERIO ASSISTENZIALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In materia di divorzio non deve necessariamente ravvisarsi contraddizione in una pronuncia che, pur richiamandosi alla natura composita dell'assegno di divorzio, abbia in concreto ritenuta rilevante, ai fini della Determinazione dell'assegno stesso, esclusivamente l'esame comparativo delle condizioni economiche dei coniugi e non anche gli altri due criteri contemplati dalla legge. Se invero il giudice deve tener presenti tutti e tre i criteri previsti dall'art 5 della legge n 898 del 1970, egli puo peraltro, ritenere che nella fattispecie sottoposta al suo esame uno solo dei detti elementi abbia in concreto decisiva Rilevanza, non essendo riguardo agli altri emersi concreti elementi di prova. (Conf 1752/75, massima n 375399).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)