Sez. 6, Sentenza n. 4820 del 12/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203608 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Descrizione sommaria del fatto - Sinteticità e schematicità - Omessa indicazione della data di presunta commissione - Requisito necessario - Esclusione - In specie: nel reato permanente.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione
A norma dell'art. 292, comma secondo lett. b) cod. proc. pen., la ordinanza che dispone la misura cautelare richiede soltanto "le descrizione sommaria del fatto". L'aggettivo "sommario" indica soltanto che la descrizione deve essere sintetica e schematica, senza alcuna specificazione di elementi di dettaglio. È cioè sufficiente che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'indagato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui gli è applicata la misura cautelare e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la contestazione al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale. Ne consegue che l'indicazione della data in cui si assume essere stato consumato un determinato reato, non è un elemento necessariamente indispensabile nella "descrizione sommaria del fatto", tanto più nelle ipotesi in cui si tratti di un reato permanente che quindi non si è consumato in uno specifico momento, ma copre un lungo arco di tempo, in quanto in ogni caso l'indagato è messo in grado di conoscere il fatto per cui è stata applicata la misura cautelare e di approntare le proprie difese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)