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Sez. 2, Sentenza n. 2750 del 16/04/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 207834 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Indicazione sintetica e schematica - Sufficienza - Data di inizio della consumazione del reato - Indicazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207834-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 292, secondo comma, lett. b), cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che applica la misura cautelare contiene <<la descrizione sommaria del fatto>>, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente un'indicazione dei fatti sintetica e schematica, senza alcuna specificazione di elementi di dettaglio; è cioè bastevole, per la validità del provvedimento, che siano tratteggiate le linee esterne della contestazione, in modo che l'interessato sia posto in grado di conoscere il fatto per cui è applicata la misura e di poter approntare la propria difesa, riservata poi la precisa contestazione al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale. Ne consegue che l'indicazione della data in cui si assume essere iniziata la consumazione di un determinato reato non è elemento necessariamente indispensabile per la descrizione sommaria del fatto, tanto più quando si tratti di reato permanente che, come tale, non si è consumato in uno specifico momento ma copre un lungo arco di tempo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento cautelare applicato per il delitto di associazione per delinquere, del quale veniva indicata solo la data - <<fino al...>> - di accertamento finale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)