Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 09/04/2013 Ud. (dep. 03/09/2013) Rv. 257095 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Verbale di sequestro - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Utilizzabilità come prova - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, in quanto contiene la descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di successiva modificazione, con la conseguenza che lo stesso, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., è utilizzabile come prova mediante lettura sia con riguardo all'individuazione dello stato dei luoghi, sia in riferimento alle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità, relativamente a queste ultime, di procedere preventivamente all'esame della persona che le ha rese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)