Sez. 5 - , Sentenza n. 15800 del 19/03/2019 Ud. (dep. 10/04/2019) Rv. 275630 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Verbale di sequestro - Validità probatoria - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Il verbale di sequestro è atto irripetibile che documenta, con validità probatoria, esclusivamente l'attività di apprensione materiale svolta dalla polizia giudiziaria, ma non anche l'attività investigativa antecedente, pur se richiamata e riassunta nella parte giustificativa del verbale medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. sulla sola base della descrizione, contenuta nel verbale di sequestro, della condotta di vendita, da parte dell'imputato, delle borse recanti marchi contraffatti poi cadute in sequestro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)