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Sez. 1, Sentenza n. 17531 del 22/02/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284435 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Credito di pena - Computabilità ai fini della pena da eseguire - Limiti.
Stato
decisa il 2023-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284435-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)